Trasmettiamo la determina regionale che dispone lo STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ INCENDI dall’ 8 luglio 2026.
Si ricorda:
- sono vietati gli abbruciamenti delle ramaglie (decade la deroga al D.lgs. 152/06)
- sono vietate a meno di 100 m da boschi, pascoli e arbusti tutte le attività che possono generare fiamme quali:
– accendere fuochi, – accendere fuochi pirotecnici, – accendere barbecue, – usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, – usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, – fumare, – disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, – lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile – è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni, durante il periodo di massima pericolosità incendi boschivi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale L. 353/2000.
Normativa di riferimento:
- D.lgs. 152/06, art.182 c.6 bis,
- L. 353/2000, art. 3 c. 3 lett. F, art. 10 c.5;
- L.r. 15/2018, art. 10 c. 7.
Si ringrazia per la collaborazione
Corneliano d’Alba, 07/07/2026
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